Ecosistemi e beni culturali dovranno essere garantiti dagli enti e dalle persone fisiche e giuridiche
Ecco il nuovo codice per tutelare l’ambiente
Le attività umane devono conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile per garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future
di Paolo Feliciotti
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 gennaio, il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che reca ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “norme in materia ambientale”. Il nuovo codice dell’ambiente, così integrato, nella parte prima “disposizioni comuni e principi generali”, reca i principi generali che costituiscono il riferimento per la produzione normativa ambientale e sancisce che i principi ambientali possono essere modificati o eliminati soltanto mediante espressa previsione di successive leggi della Repubblica italiana, purché sia comunque sempre garantito il corretto recepimento del diritto europeo. Con questa premessa viene introdotto il principio dell’azione ambientale, secondo il quale la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio «chi inquina paga», che ai sensi dell’articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della Comunità in materia ambientale.
L’emendato art. 3 del nuovo codice dell’ambiente sancisce che ogni attività umana debba conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future, consentendo di individuare un equilibrato rapporto tra risorse ereditate, risorse risparmiate e quelle da trasmettere, affinché nell’ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca il principio di solidarietà, per salvaguardare e migliorare la qualità dell’ambiente anche in futuro. Con ciò, un ruolo fondamentale è attribuito alla pubblica amministrazione che, in caso di scelta comparativa di interessi pubblici e privati, deve indirizzare la propria attività verso scelte finalizzate che consentano la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, tenendo in prioritaria considerazione gli interessi di tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale. Nella parte seconda del nuovo codice dell’ambiente vengono riscritte le procedure per la valutazione ambientale strategica (Vas), per la valutazione dell’impatto ambientale (Via) e per l’autorizzazione integrata ambientale (Ippc).
Nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale sono individuate le modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale ivi comprese le procedure in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti, deve assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni di sviluppo sostenibile; in maniera tale da garantire quindi il rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica, oltre che affrontare la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione. In tale ambito la valutazione ambientale di piani e programmi, che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, deve garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente oltre a contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali, sia in fase di progettazione che di adozione, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
La valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema, in quanto risorsa essenziale per la vita. A tale scopo vengono individuati in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli impatti diretti e indiretti di un progetto sui specifici fattori: l’uomo, la fauna e la flora, il suolo, l’acqua, l’aria e il clima; i beni materiali ed il patrimonio culturale; l’interazione tra i fattori specifici elencati. La valutazione ambientale di piani e programmi, definita Vas (valutazione ambientale strategica), riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Questa si sostanziai in quel processo, propedeutico alla realizzazione di un’opera, che prevede la verifica di assoggettabilità dell’opera attraverso l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio.
La valutazione d’impatto ambientale (Via), riguarda quei progetti che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e concerne la valutazione degli aspetti ambientali dei progetti, volta a prevedere una verifica di assoggettabilità attraverso la definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio.
Il legislatore ha voluto dedicare un apposito articolo alla interpretazione delle definizioni normative adottate dal codice; così il concetto di impatto ambientale trova una chiara univoca e definitiva spiegazione nell’alterazione qualitativa e o quantitativa diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.
Sono inoltre previste le rispettive sfere di competenza di Stato e Regioni per l’individuazione dell’autorità competente, cioè della pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi e l’adozione dei provvedimenti conclusivi; è inoltre previsto dal rinnovato codice dell’ambiente che le Province autonome di Trento e Bolzano adottino i criteri per l’individuazione degli enti locali presso i quali dovranno essere realizzate opere di carattere ambientale ed anche per l’individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale. Il provvedimento di valutazione d’impatto ambientale fa luogo dell’autorizzazione integrata ambientale per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato. Le regioni e le province autonome assicurano che, per i progetti per i quali la valutazione d’impatto ambientale sia di loro attribuzione, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell’ambito del procedimento di Via.
Il procedimento di valutazione dell’impatto ambientale si conclude nei successivi centocinquanta giorni alla presentazione dell’istanza, con provvedimento espresso e motivato dell’autorità competente. L’inutile decorso dei termini implica l’esercizio del potere sostitutivo da parte del consiglio dei Ministri che provvede su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate. Il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sostituisce, o coordina, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio di un opera o intervento. Il provvedimento contiene le condizioni per la realizzazione, esercizio e dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti. In nessun caso può farsi luogo all’inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.
L’autorità competente esercita il controllo sull’osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione. In caso di accertamento di violazioni delle prescrizioni impartite l’autorità competente può sospendere i lavori ed ordinare l’adeguamento dell’opera. In caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, o qualora un altro Stato così richieda, il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il ministero per i beni e le attività culturali e con il ministero degli Affari esteri e per suo tramite, ai sensi della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (stipulata a Espoo il 25 febbraio 1991 e ratificata ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640), provvede alla notifica dei progetti e di una sintesi della documentazione concernente il piano, programma e progetto. Una profonda rivisitazione del testo del decreto legislativo 152/2006 è operata dall’art.2, che innova il concetto di rifiuto e la relativa attività di recupero e provvede alla riorganizzazione dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti. Il codice provvede anche a rinnovare il Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche e detta nuove disposizioni per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Una complessa attività del legislatore che ha innovato il diritto dell’ambiente e ha apportato una specifica disciplina per l’attività di progettazione ambientale e per la realizzazione di opere che impattano sull’ambiente e sul patrimonio paesaggistico del nostro Paese.
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